Titolo I

Art. 2

Carriera di concetto

In vigore dal 30 nov 1967
Il personale della carriera di concetto, di cui alla annessa tabella B), che rivesta la qualifica di interprete di prima classe, di interprete di seconda classe e di interprete di terza classe, svolge esclusivamente mansioni di interprete-traduttore. Per l'accesso alla qualifica di vice-segretario e di interprete di terza classe sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche è determinato di volta in volta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in base alle esigenze del servizio. Per conseguire la nomina ad interprete di terza classe, gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare apposite prove di esame di lingue straniere, secondo quanto stabilito nel regolamento. Gli interpreti di terza, seconda e prima classe partecipano insieme ai Vice-segretari, ai segretari aggiunti ed ai segretari agli esami per la promozione alla qualifica di primo segretario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-2

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