Titolo I

Art. 3

Mansioni, specializzazioni e qualificazioni della carriera esecutiva

In vigore dal 30 nov 1967
(Mansioni, specializzazioni e qualificazioni della carriera esecutiva) Il personale della carriera esecutiva di cui all'annessa tabella C) che rivesta la qualifica di stenodattilografo di prima classe, di stenodattilografo di seconda classe e di stenodattilografo aggiunto, svolge esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia ed il personale della stessa carriera che rivesta la qualifica di operatore tecnico di prima classe, di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolge esclusivamente le mansioni di operatore di macchine di ufficio per fotoriproduzioni ed elettrocontabili. Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto, di stenodattilografo aggiunto e di operatore tecnico aggiunto sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche è determinato di volta in volta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in base alle esigenze del servizio. Per conseguire la nomina a stenodattilografo aggiunto o a operatore tecnico aggiunto, gli aspiranti, oltre alle prove scritte e orali di cui all'art. 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare apposite prove, rispettivamente, di stenografia e dattilografia e sui mezzi meccanici di ufficio, secondo quanto stabilito nel regolamento. Gli operatori tecnici di I e II classe e gli stenodattilografi di prima e seconda classe, partecipano, insieme agli archivisti ed agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-3

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