Titolo II
Art. 9
Norme per il personale ausiliario in particolari situazioni
In vigore dal 30 nov 1967
(Norme per il personale ausiliario
in particolari situazioni)
Il personale ausiliario e il personale ausiliario tecnico, che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell' e abbia espletato almeno per un biennio mansioni proprie della carriera esecutiva presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., con la domanda di cui al secondo comma dello stesso può chiedere di essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva, sempre che abbia riportato nell'ultimo biennio il giudizio di ottimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-9