Titolo II
Art. 14
Concorsi riservati a particolari categorie di personale
In vigore dal 30 nov 1967
(Concorsi riservati a particolari
categorie di personale)
Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione, sarà stabilito il contingente dei posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli, comunque non superiore alla metà dei posti disponibili dopo la applicazione degli articoli precedenti, da conferire, per una sola volta, mediante concorso per esami riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966.
I partecipanti al concorso dovranno possedere i titoli ed i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione del limite di età.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-14