Titolo II

Art. 12

Riduzione di anzianita

In vigore dal 30 nov 1967
Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità, richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni ai fini dell'avanzamento o per l'ammissione agli esami di promozione, sono ridotti, per gli impiegati inquadrati ai sensi degli della metà o comunque per un massimo di 30 mesi. Tale riduzione non può essere utilizzata per più di una promozione. Per il periodo di cui al primo comma, gli scrutini per merito comparativo ed i concorsi di esame per la promozione degli impiegati inquadrati ai sensi degli , potranno essere effettuati anche in epoche diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-12

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