Titolo II
Art. 15
Entrata in vigore
In vigore dal 30 nov 1967
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1967
SARAGAT
MORO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 28. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-15