Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 99
In vigore dal 23 mag 1968
Limitatamente ai casi previsti nei precedenti del presente regolamento, il direttore può riammettere al prestito e all'uso della biblioteca chi ne sia stato escluso.
È in ogni caso necessario che gli esclusi abbiano pienamente adempiuto agli obblighi indicati negli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-99