Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 100

In vigore dal 23 mag 1968
Gli istituti ed uffici, a favore dei quali si effettua il prestito esterno previsto alla lettera b) dell', sono: a) le biblioteche statali aperte al pubblico; b) le biblioteche comunque appartenenti allo Stato e non aperte al pubblico; c) le biblioteche annesse ai monumenti nazionali; d) le gallerie, i musei e gli archivi di Stato; e) gli istituti ed uffici statali e le scuole statali di ogni grado; f) le biblioteche dei capoluoghi di provincia, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 24 aprile 1941, n. 393; g) le biblioteche di cultura superiore che dipendono da enti italiani o stranieri e che concedono la reciprocità. Il prestito previsto alla lettera d) ed e) è concesso a condizione che i libri servano ai bisogni degli uffici ed istituti richiedenti; quello di cui alla lettera g), a condizione che le opere non vengano consultate fuori dai locali dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-100

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