Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 104
In vigore dal 23 mag 1968
Ciascuna biblioteca pubblica statale può concedere in prestito, ad un tempo, fino a quattro opere di pregio a ciascuna delle biblioteche pubbliche statali o non statali ammesse al prestito.
Semprechè sussistano motivi culturali di eccezionale importanza, il Ministero può, salvo le garanzie di custodia e di conservazione del materiale, autorizzare il prestito di opere di pregio in numero maggiore di quello previsto nel primo comma.
Le richieste di opere di pregio inoltrate da istituti che non siano statali debbono recare il nulla osta del sovraintendente bibliografico della circoscrizione, il quale può rifiutarlo qualora giudichi l'istituto richiedente non adeguatamente attrezzato per la custodia delle opere di pregio, o eccessivo il numero totale che di tali opere l'istituto medesimo abbia già, ad un tempo, ricevuto il prestito dalle varie biblioteche statali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-104