Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 109
In vigore dal 23 mag 1968
Per quanto concerne la durata del prestito esterno di ciascuna opera, si effettui esso in favore di istituti o di uffici o di singoli studiosi, valgono le disposizioni dell', non comprendendosi nel periodo ivi fissato di giorni trenta e nella durata delle eventuali proroghe il tempo necessario per la trasmissione e la restituzione delle opere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-109