Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 114

In vigore dal 23 mag 1968
Le biblioteche pubbliche statali possono sospendere dal prestito le biblioteche od altri istituti o uffici per ripetuta o grave inosservanza delle norme che regolano il servizio di prestito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-114

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