Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 112
In vigore dal 23 mag 1968
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma dell' e degli , sono da riferire anche al servizio di lettura delle opere comuni a stampa ricevute in prestito da altre biblioteche. Esse vengono applicate dalla biblioteca ove la lettura ha luogo.
Al responsabile dei danni arrecati ad opere ricevute in prestito per la lettura in sede, l'eventuale deposito per prestito di libri può essere restituito soltanto ad avvenuta riparazione dei danni medesimi.
L'osservanza dell' è prescritta anche per il servizio di prestito esterno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-112