Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 116

In vigore dal 23 mag 1968
Ogni biblioteca pubblica statale deve tenere: a) per il prestito locale: 1) un registro cronologico delle opere date in prestito (mod. 25); 2) uno schedario delle persone che fruiscono del prestito, con i necessari riferimenti al registro cronologico (mod. 26); b) per il prestito esterno: 1) due registri cronologici delle operazioni di prestito di opere a stampa, l'uno per le opere concesse ad altri istituti o a persone, l'altro per le opere ricevute da altre biblioteche (modelli 27 e 28); 2) due bollettari rispettivamente per l'invio di opere in prestito ad altri istituti od uffici o persone, e per la richiesta di opere ad altre biblioteche (modd. 29 e 30); 3) due registri cronologici delle operazioni di prestito di opere di pregio, l'uno per quelle concesse ad altre biblioteche o ad altri istituti, l'altro per quelle ricevute da altre biblioteche (modd. 31 e 32); 4) un registro per la riassicurazione delle opere di pregio; 5) uno schedario delle biblioteche, degli istituti, degli uffici e dei singoli studiosi che fruiscono di prestito, con i necessari riferimenti al relativo registro cronologico (mod. 33). Le biblioteche pubbliche statali devono essere inoltre provviste: di un registro (mod. 34) e di uno schedario a schede delle malleverie; di uno schedario alfabetico dei mallevadori (mod. 35); di un registro per i depositi in denaro, comune per il prestito locale ed esterno; di uno schedario alfabetico delle opere prestate per il prestito locale, esterno ed internazionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-116

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