Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 117

In vigore dal 23 mag 1968
Per le biblioteche pubbliche non statali ammesse al prestito è d'obbligo la tenuta dei registri indicati ai numeri 1) e 2) della lettera b) dell'articolo precedente; per quelle ammesse anche al prestito dei manoscritti e dei rari è prescritta inoltre la tenuta dei registri indicati al n. 3) della lettera b) dell'articolo medesimo. I soprintendenti bibliografici competenti per territorio sono tenuti ad assicurare il regolare adempimento di tale norma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-117

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Art. 117 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo