Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 119
In vigore dal 23 mag 1968
I libri che vengono inviati in prestito esterno devono essere spediti per posta, a mezzo assicurata, e con le maggiori cautele, affinché non soffranno danno.
Nei casi in cui non è consentita la franchigia postale, le spese per la spedizione e il rinvio dei libri sono a carico dei richiedenti.
Per il materiale librario di pregio sono prescritte, da parte di qualsiasi biblioteca, istituto od ufficio, e ad ogni spedizione, l'assicurazione presso l'ufficio postale e la riassicurazione presso una società assicuratrice, per il valore determinato caso per caso dal direttore della biblioteca alla quale appartiene l'opera spedita.
In casi particolari l'invio può essere effettuato a mezzo di un impiegato della biblioteca.
Le spese relative sono a carico dei richiedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-119