Art. 119
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 119

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In vigore dal 23 mag 1968
I libri che vengono inviati in prestito esterno devono essere spediti per posta, a mezzo assicurata, e con le maggiori cautele, affinché non soffranno danno. Nei casi in cui non è consentita la franchigia postale, le spese per la spedizione e il rinvio dei libri sono a carico dei richiedenti. Per il materiale librario di pregio sono prescritte, da parte di qualsiasi biblioteca, istituto od ufficio, e ad ogni spedizione, l'assicurazione presso l'ufficio postale e la riassicurazione presso una società assicuratrice, per il valore determinato caso per caso dal direttore della biblioteca alla quale appartiene l'opera spedita. In casi particolari l'invio può essere effettuato a mezzo di un impiegato della biblioteca. Le spese relative sono a carico dei richiedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-119