Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 120

In vigore dal 23 mag 1968
Le biblioteche pubbliche statali hanno facoltà di ricevere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta direttamente ai proprietari, manoscritti e libri rari appartenenti ad enti od a privati. In nessun caso le spese per la spedizione e il rinvio di tali opere e per la relativa assicurazione o riassicurazione possono gravare sulla biblioteca statale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-120

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