Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 125

In vigore dal 23 mag 1968
Ogni biblioteca determina, secondo le proprie condizioni e i propri bisogni, le norme che il pubblico deve osservare perché il servizio per la lettura diurna e serale proceda regolarmente, perché siano osservati l'ordine nelle sale di studio e il retto uso e la conservazione della suppellettile. I regolamenti interni di ogni biblioteca non possono discostarsi dalle prescrizioni generali contenute nel presente regolamento e debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-125

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