Art. 120
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 120

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In vigore dal 23 mag 1968
Le biblioteche pubbliche statali hanno facoltà di ricevere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta direttamente ai proprietari, manoscritti e libri rari appartenenti ad enti od a privati. In nessun caso le spese per la spedizione e il rinvio di tali opere e per la relativa assicurazione o riassicurazione possono gravare sulla biblioteca statale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-120