Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 120
70 / 128In vigore dal 23 mag 1968
Le biblioteche pubbliche statali hanno facoltà di ricevere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta direttamente ai proprietari, manoscritti e libri rari appartenenti ad enti od a privati.
In nessun caso le spese per la spedizione e il rinvio di tali opere e per la relativa assicurazione o riassicurazione possono gravare sulla biblioteca statale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-120