Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 95

In vigore dal 23 mag 1968
Il lettore che riceve un'opera in prestito deve controllarne l'integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, le mancanze ed i guasti in essa eventualmente riscontrati. Al lettore che, avendo ricevuto un opera in prestito, la restituisca comunque da lui danneggiata, viene rivolto l'invito a provvedere alla sostituzione dell'opera con altro esemplare della stessa edizione o, se questo non si trovi in commercio, al versamento in tesoreria con imputazione alle entrate eventuali del Tesoro di una somma pari al doppio del valore dell'opera stessa, da determinarsi dal direttore. Trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invito suddetto, il lettore, qualora fruisca del prestito di diritto o per malleveria, viene escluso a tempo indeterminato dall'uso della biblioteca e citato dinanzi all'autorità giudiziaria. Quando si tratti di dipendente statale, il direttore della biblioteca promuove il deferimento al superiore gerarchico, anche ai fini dell'eventuale applicazione di una sanzione disciplinare. Qualora l'opera sia stata prestata mediante deposito, la somma depositata trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, viene incamerata dallo Stato, con la modalità prevista dal secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-95

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Art. 95 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo