Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 96

In vigore dal 23 mag 1968
Al lettore che, avendo un'opera in prestito, di diritto o per malleveria, non la restituisca puntualmente, viene sospeso il prestito di altri libri e rivolto, a mezzo raccomandata affrancata con ricevuta di ritorno, l'invito a restituire l'opera, ovvero in caso di smarrimento, a provvedere nel modo indicato nel secondo comma dell'. Trascorsi inutilmente trenta giorni da tale invito, si applica il disposto del comma terzo dell'articolo stesso. Ove il prestito sia concesso mediante deposito e l'opera non sia restituita nè sostituita entro trenta giorni dall'invito medesimo di cui al comma precedente, si procede come al quarto comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-96

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