Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 101
In vigore dal 23 mag 1968
Sono inoltre ammessi al prestito esterno presso qualsiasi biblioteca pubblica statale, le biblioteche pubbliche dipendenti da province e da comuni, ed in genere da enti morali, quando l'ente da cui dipendono ne abbia fatto regolare domanda al Ministero, dichiarando di restare garante delle opere clic saranno ottenute in prestito, ed obbligandosi:
a) a concedere le opere di cui le biblioteche pubbliche statali facciano richiesta, comprese quelle di pregio;
b) ad osservare, per la parte che le riguarda, tutte le condizioni poste dal presente regolamento.
Nella domanda deve inoltre dichiararsi se, nel disimpegno del servizio di prestito locale, la biblioteca segua, ed in quali parti, le norme previste dagli del presente regolamento.
La domanda, nella quale è indicata la persona che sottoscriverà le singole richieste di prestito, è presentata al sovraintendente bibliografico della circoscrizione, che la trasmette al Ministero con il suo motivato parere.
L'ammissione al prestito è disposta con decreto del Ministro, ha la durata di un quinquennio, ed è rinnovabile; può essere revocata, su parere del sovraintendente, anche prima della scadenza del quinquennio.
Dei provvedimenti di ammissione o di revoca emanati a norma del presente articolo è data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Nel suddetto bollettino è pubblicato, entro il primo trimestri di ogni anno, l'elenco delle biblioteche che al 1 gennaio dell'anno stesso fruiscono del prestito con l'indicazione, per ciascuna, della scadenza del quinquennio.
Nell'elenco viene inoltre data notizia di quanto dalle singole biblioteche è dichiarato a termini del secondo comma del presente articolo. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche dalle biblioteche, di cui alla lettera f) dell', e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-101