Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 77
In vigore dal 23 mag 1968
È consentito, nell'interesse degli studi, il prestito dei libri e dei manoscritti delle biblioteche pubbliche statali, con le esclusioni e le limitazioni di cui agli .
Il prestito può essere locale, esterno ed internazionale, secondo che si effettui in favore:
a) di studiosi che risiedono nella città ove si trova la biblioteca o che vi occupano un pubblico ufficio o che vi hanno la sede abituale dei loro studi, anche se trattasi di opere appartenenti ad altre biblioteche; nonché di istituti ed uffici aventi sede nella stessa città;
b) di istituti ed uffici aventi sede, o di persone singole residenti in altre città della Repubblica;
c) di biblioteche di Stati esteri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-77