Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 79
In vigore dal 23 mag 1968
Sono di regola esclusi dal prestito:
a) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici e in genere le opere di consultazione o di frequente uso nelle saie di lettura;
b) i libri di testo, le dispense universitarie degli ultimi tre anni e i compendi di uso scolastico;
c) i fascicoli dei volumi in corso delle pubblicazioni periodiche;
d) le miscellanee legate in volume.
È in facoltà del direttore di derogare, in casi eccezionali alle condizioni del comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-79