Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 78

In vigore dal 23 mag 1968
È escluso dal prestito: a) il materiale manoscritto o a stampa di particolare pregio storico o artistico; b) il materiale dei quale il donatore o il testatore abbiano vietato il prestito; c) quello di cui particolari ragioni sconsigliano l'allontanamento dalla sede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-78

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Art. 78 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo