Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 78
28 / 128In vigore dal 23 mag 1968
È escluso dal prestito:
a) il materiale manoscritto o a stampa di particolare pregio storico o artistico;
b) il materiale dei quale il donatore o il testatore abbiano vietato il prestito;
c) quello di cui particolari ragioni sconsigliano l'allontanamento dalla sede.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-78