Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 84

In vigore dal 23 mag 1968
Le persone non comprese nelle categorie di cui all' e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, possono ottenere il prestito mediante deposito di una congrua somma da determinarsi dal direttore della biblioteca, in misura in ogni caso non inferiore a lire tremila. La restituzione del deposito ha lungo a richiesta dell'interessato, sempre che questi abbia restituito tutti i volumi ricevuti in prestito. Alla fine di ogni trimestre il direttore della biblioteca con il rendiconto delle spese presenterà la situazione dei depositi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-84

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Art. 84 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo