Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 88
In vigore dal 23 mag 1968
Il periodo di validità delle malleverie è determinato dalle persone che le rilasciano, e non può in nessun caso, essere superiore ad un anno. La validità delle malleverie previste dalla lettera c) dell' cessa, in ogni caso, il 15 novembre di ogni anno.
Chi ha prestato la malleveria può richiederne la cessazione della validità anche prima della scadenza, purchè tutte le opere date in prestito in base ad essa siano state restituite.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-88