Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 87

In vigore dal 23 mag 1968
Le malleverie sono rilasciate su moduli a stampa muniti di tagliando, forniti dalla biblioteca (modd. 22-a, 22-b). Quelle rilasciate a norma della lettera c) dell'articolo precedente non sono valide se non portano il bollo dell'università o dell'istituto frequentato dallo studente, e il numero progressivo del registro delle malleverie tenuto dalla segretaria della stessa università od istituto. Le altre malleverie devono recare la firma e la qualifica delle persone che le rilasciano e il rispettivo bollo di ufficio. Coloro che hanno ottenuto una malleveria devono chiaramente indicare su di essa, nell'atto di presentarla alla biblioteca il proprio nome, cognome, qualifica e recapito. La biblioteca trattiene le malleverie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-87

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Art. 87 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo