Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 89

In vigore dal 23 mag 1968
Quando la malleveria cessa di essere valida, l'interessato che abbia restituito le opere ottenute in prestito riceve dalla biblioteca il tagliando con la dichiarazione che sono stati adempiuti tutti gli obblighi inerenti al prestito. Le segreterie delle università o istituti non possono, sotto la propria responsabilità, rilasciare agli studenti che hanno ottenuto la malleveria rilasciata a norma della lettera c) dell' attestati scolastici finali, o documenti la cui richiesta implichi o faccia presumere il proposito degli studenti stessi di lasciare l'università o l'istituto, se essi non esibiscano il tagliando della malleveria recante l'attestazione di adempimento degli obblighi inerenti al prestito. Le malleverie sono conservate in biblioteca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-89

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Art. 89 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo