Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 86
In vigore dal 23 mag 1968
Possono prestare malleverie:
a) i funzionari direttivi dello Stato con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, o equiparata, per loro dipendenti non di ruolo;
b) i capi degli istituti di istruzione secondaria e artistica pareggiati e legalmente riconosciuti per gli insegnanti degli istituti medesimi;
c) i professori ordinari, fuori ruolo e incaricati delle università e degli istituti di istruzione universitaria per gli studenti regolarmente iscritti ai loro corsi;
d) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato, per i dipendenti non di ruolo delle rispettive amministrazioni.
Le malleverie di cui sopra possono essere prestate tanto per le biblioteche pubbliche della città ove l'ufficio o l'istituto ha sede, quanto per quelle d'altro luogo ove il richiedente abbia ma residenza; siano, tali biblioteche, statali o che ammesse al prestito ai sensi dell', lettera f) e dell', effettuino il servizio di prestito locale mediante malleveria secondo le norme del presente regolamento.
Qualora nel luogo di residenza del richiedente non esistano biblioteche di cui al comma precedente, la malleveria può essere prestata per la biblioteca viciniore rispetto al luogo di residenza medesima, ai sensi dell'.
Ciascun professore non può prestare malleveria a più di venti studenti ad un tempo, nè per più di due biblioteche a ciascuno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-86