Art. 79
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 79

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In vigore dal 23 mag 1968
Sono di regola esclusi dal prestito: a) le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici e in genere le opere di consultazione o di frequente uso nelle saie di lettura; b) i libri di testo, le dispense universitarie degli ultimi tre anni e i compendi di uso scolastico; c) i fascicoli dei volumi in corso delle pubblicazioni periodiche; d) le miscellanee legate in volume. È in facoltà del direttore di derogare, in casi eccezionali alle condizioni del comma precedente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-79