Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 103
In vigore dal 23 mag 1968
Salvo il disposto dell', lettera a), le opere di pregio delle biblioteche pubbliche statali possono essere date in prestito soltanto:
a) alle altre biblioteche pubbliche statali ed a quelle di cultura superiore comunque appartenenti allo Stato, aperte o non aperte al pubblico;
b) alle biblioteche annesse ai monumenti nazionali;
c) alle biblioteche ammesse al prestito;
d) alle gallerie, ai musei, agli archivi di Stato, a condizione che le opere richieste servano alle necessità di studio degli istituti richiedenti o a manifestazioni culturali da essi promosse.
Le biblioteche che di un manoscritto o di un'opera di pregio possiedano il microfilm, sono tenute di norma ad inviarlo in prestito in luogo dell'originale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-103