Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 97
In vigore dal 23 mag 1968
Gli obblighi e le responsabilità del lettore previsti nei due articoli precedenti spettano solidalmente al mallevadore.
Il direttore deve informare il mallevadore di ciascun provvedimento adottato a seguito di danneggiamento o mancata restituzione di volumi da parte della persona per la quale la malleveria fu prestata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-97