Art. 97
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 97

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In vigore dal 23 mag 1968
Gli obblighi e le responsabilità del lettore previsti nei due articoli precedenti spettano solidalmente al mallevadore. Il direttore deve informare il mallevadore di ciascun provvedimento adottato a seguito di danneggiamento o mancata restituzione di volumi da parte della persona per la quale la malleveria fu prestata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-97