Art. 109
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 109

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In vigore dal 23 mag 1968
Per quanto concerne la durata del prestito esterno di ciascuna opera, si effettui esso in favore di istituti o di uffici o di singoli studiosi, valgono le disposizioni dell', non comprendendosi nel periodo ivi fissato di giorni trenta e nella durata delle eventuali proroghe il tempo necessario per la trasmissione e la restituzione delle opere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-109