Art. 99
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 99

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In vigore dal 23 mag 1968
Limitatamente ai casi previsti nei precedenti del presente regolamento, il direttore può riammettere al prestito e all'uso della biblioteca chi ne sia stato escluso. È in ogni caso necessario che gli esclusi abbiano pienamente adempiuto agli obblighi indicati negli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-99