Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo XI

Art. 170

art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo nella qualità di dirigente, senza nomina a titolare, è valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio digerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito dI regolare nomina quale titolare di ricevitoria è valutato nei concorsi come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano. Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-170

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