Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo XI

Art. 167

art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Son confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307. Gli assegni del personale ufficiali e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni, di cui al primo comma, sono stabiliti con le modalità previste dagli del presente decreto.
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