Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo XI
Art. 167
art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Son confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307.
Gli assegni del personale ufficiali e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni, di cui al primo comma, sono stabiliti con le modalità previste dagli del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-167