Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo VII

Art. 163

art. 7 della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 20 della legge 5 marzo 1961, n. 211

In vigore dal 6 mar 1968
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 29 gennaio 1960, data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4, i servizi prestati presso gli uffici locali, agenzie, ricevitorie, zone di portalettere e quelli di procacciato, valutabili da parte del fondo, di cui all' del presente decreto, sono cumulabili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati dell' della legge 22 giugno 1954, n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-163

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo