Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo VI

Art. 161

art. 5 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 6 mar 1968
Nei confronti degli iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all' del presente decreto, e loro superstiti, che si avvalgono della facoltà di riscatto dei servizi, di cui al precedente , dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilità dovuta a carico del fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale, di cui all' del presente decreto eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del fondo predetto. Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto postelegrafonici provvederà alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del fondo, di cui all' del presente decreto. Per il personale, di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente , coperti da assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto alla misura del 4 per cento. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti ii periodo di contribuzione obbligatoria all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-161

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