Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo VI
Art. 158
art. 3, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 97, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Ai fini della presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente da parte dell'iscritto, o dei suoi superstiti, direttamente, o tramite la direzione provinciale delle poste, all'istituto postelegrafonici, si applicano i termini previsti dall' della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-158