Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 153
art. 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120
In vigore dal 6 mar 1968
L'istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti, o loro superstiti, nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, un'indennità di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede, altresì, gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti.
A tal fine gli iscritti sono tenuti a versare all'istituto postelegrafonici un contributo pari a quello dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'opera di previdenza gestita dall'ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.
All'indennità di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'.
Per le concessioni, di cui al presente articolo, si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per impiegati civili dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-153