Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 148

art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

In vigore dal 6 mar 1968
Il trattamento di quiescenza sarà liquidato agli iscritti con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.
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