Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 152
art. 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
In vigore dal 6 mar 1968
Il godimento della pensione decorre dal giorno in cui viene a cessare il rapporto di servizio.
Le pensioni per le vedove e gli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto o della vedova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-152