Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 151
art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
In vigore dal 6 mar 1968
Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione adottata sulle istanze, di cui al precedente articolo, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.
Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui al precedente comma.
La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della vedova e degli orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti.
Rimane sospeso il pagamento dell'indennità, per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il presidente dell'istituto, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa; contro il provvedimento del presidente dell'istituto, l'interessato può ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-151