Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo X
Art. 147
art. 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120
In vigore dal 6 mar 1968
Gli iscritti al fondo di cui all' sono tenuti a versare al fondo medesimo un contributo del sei per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.
Detto contributo è trattenuto sullo stipendio e sulla tredicesima mensilità a cura dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-147