Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo X

Art. 147

art. 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120

In vigore dal 6 mar 1968
Gli iscritti al fondo di cui all' sono tenuti a versare al fondo medesimo un contributo del sei per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato. Detto contributo è trattenuto sullo stipendio e sulla tredicesima mensilità a cura dell'amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-147

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo