Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo X

Art. 142

art. 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

In vigore dal 6 mar 1968
Il "Fondo" provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto: a) pensioni dirette; b) pensioni di riversibilità; c) indennità una volta tanto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-142

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