Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo X

Art. 144

art. 81 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sostituito dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 6 mar 1968
Per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato deceduto, si applicano le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-144

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo