Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo IX
Art. 139
art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
In vigore dal 6 mar 1968
Il concessionario di un recapito o, se trattasi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato.
Il concessionario è tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.
Si applicano al concessionario predetto, o al suo rappresentante, ai sensi del primo comma, le disposizioni stabilite per il personale di ruolo degli uffici locali circa l'obbligo del giuramento e della residenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-139